Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Art. 3.
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legale dal giorno del disborso; 3° le spese sostenute.
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Se il colpevole, nei casi preveduti nei n. 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e
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presentazione; 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
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bianco o a persona determinata; 3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.
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determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 5° la sottoscrizione del Banco come emittente.
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a vista una somma determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso; 5° la
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presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma; 3° chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati
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incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° la indicazione del prenditore; 4° la indicazione della data e del luogo
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di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore
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Il protesto deve contenere: 1° la data; 2° il nome del richiedente; 3° l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite
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cui esso è redatto; 2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata 3° il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4° l'indicazione del
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sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e
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una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore; 5